A chi è rivolto
Coloro che possiedono immobili (fabbricati e aree fabbricabili), destinati a qualsiasi uso, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, compresa l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e le pertinenze della stessa. Coloro che hanno il diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili citati al punto precedente. Il locatario per gli immobili (da costruire o in corso di costruzione) in locazione finanziaria. Il concessionario in caso di concessione su aree demaniali.
Descrizione
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019 art. 1 commi 738-783.
Come fare
Essendo una imposta in autoliquidazione il contribuente deve provvedere in autonomia al pagamento. L’ufficio Tributi è a disposizione per qualsiasi chiarimento o necessità.
Cosa serve
Dati catastali e valore dell’aliquota stabilita dal Comune.
Cosa si ottiene
Calcolo dell’imposta e modello per effettuare il pagamento.
Tempi e scadenze
Il pagamento è effettuato in due rate di pari importo applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal comune: la prima rata scade il 16 giugno, la seconda rata scade il 16 dicembre.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2024 16 giu
Scadenza prima rata
2024 16 dic
Scadenza seconda rata
Costi
I cittadini devono versare l'imposta solo con il modello F24 Con la Risoluzione n. 35/E del 12/4/2012 dell'Agenzia delle Entrate sono stati stabiliti i codici tributo per il versamento tramite il modello F24.
- Codice tributo 3912 - IMU abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE;
- Codice tributo 3913 - IMU fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE;
- Codice tributo 3914 - IMU terreni - COMUNE;
- Codice tributo 3916 - IMU aree fabbricabili - COMUNE;
- Codice tributo 3918 - IMU altri fabbricari - COMUNE;
- Codice tributo 3925 - IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO;
- Codice tributi 3930 - IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE
ANUTEL (Associazione nazionale uffici tributi enti locali), a cui il Comune di Cortona è associato, ha predisposto un foglio di CALCOLO IMU con l’elaborazione del modello F24 per il pagamento dell’IMU. Tale strumento può essere utilizzato da tutti i contribuenti del Comune di Cortona.
Aliquote 2024:
- Esenti: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 751 dell’articolo 1 della legge 160/2019).
- Aliquota del 6,0 per mille: abitazioni principali e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall’art. 1 comma 741 lettere b) e c), della legge 160/2019 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; detrazione per abitazione principale: misura fissata dalla normativa vigente (art. 1, comma 749, della legge 160/2019).
- Aliquota del 8,8 per mille: abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale. Rientrano in maniera totale nell’applicazione della presente fattispecie anche le abitazioni possedute in comproprietà da coniugi e concesse in uso gratuito con scrittura privata ad uno o entrambi i genitori di uno dei due coniugi. L’aliquota agevolata si applica a condizione che venga presentata all’Amministrazione Comunale specifica comunicazione redatta su apposita modulistica comunale secondo le modalità e la tempistica individuate nel regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU). Nel caso di rispetto delle condizioni previste nel comma 747 dell’articolo 1 della legge 160/2019 la base imponibile viene ridotta del 50%.
- Aliquota del 9,9 per mille: abitazione e relative pertinenze affittate con contratto registrato per un periodo superiore a 6 mesi durante l’anno.
- Aliquota del 10,6 per mille: tutte le abitazioni (categoria catastale A salvo A/10) e le relative pertinenze diverse dalle abitazioni principali e dalle fattispecie individuate 3 e 4.
- Aliquota del 10,6 per mille: per le unità immobiliari iscritte nelle seguenti categorie catastali: D/1, D/4, D/5, D/6 e D/7.
- Esenti: terreni agricoli.
- Aliquota del 9,9 per mille: aree fabbricabili.
- Aliquota dello 0,0 per mille: fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura (comma 750 dell'art. 1 della legge 160/2019).
- Aliquota del 9,9 per mille: tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle individuate nei punti precedenti.
- Aliquota del 4,6 per mille: abitazioni realizzate attraverso programmi integrati di intervento della regione Toscana e finalizzati ad incrementare e diversificare l’offerta pubblica di abitazione in locazione a favore di categorie sociali la cui condizione reddituale è tale da precludere l’accesso sia alle ordinarie agevolazioni per l’acquisto della prima casa che alle già carenti disponibilità del patrimonio ex edilizia sovvenzionata riservata ai ceti meno abbienti.
- Riduzione di aliquota: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (comma 760 dell’articolo 1 della legge 160/2019).
Attenzione: la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (comma 747 lettera c), art. 1 legge 160/2019.
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Casi particolari
- Riduzione del 50% per fabbricati inagibili o inabitabili. Le condizioni che l’immobile deve rispettare per poter beneficiare della riduzioni sono dettagliate nell’art. 4 del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria. La riduzione si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva. Si considerano validamente presentate anche ai fini dell’imposta municipale propria le comunicazioni che i contribuenti hanno effettuato nelle annualità precedenti per l’imposta comunale sugli immobili e relative ai fabbricati inagibili o inabitabili.
- Unità immobiliari possedute da anziani o disabili. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L’agevolazione decorre dall’anno di imposta in cui il contribuente presenta al Comune idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. mod.
- Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti. Si applica l’aliquota del 8,8 per mille alle abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito con scrittura privata a parenti esclusivamente in linea retta in primo grado di parentela che ivi acquisiscono la residenza anagrafica e il domicilio abituale. Rientrano in maniera totale nell’applicazione della presente fattispecie anche le abitazioni possedute in comproprietà da coniugi e concesse in uso gratuito con scrittura privata ad uno o entrambi i genitori di uno dei due coniugi. L’agevolazione decorre dall’anno di imposta in cui il contribuente presenta al Comune idonea dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e succ. mod.
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Normativa di riferimento: