A chi è rivolto
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
Descrizione
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
L’introito della TARI è destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Le tariffe vengono elaborate annualmente a approvare con Delibera di Consiglio.
La Tari è corrisposta su base tariffaria, commisurata ad anno solare, coincidente con un autonoma obbligazione tributaria.
La legge suddivide le utenze in due fasce: “domestiche” (le abitazioni) e “non domestiche” (tutte le restanti) che a loro volta si suddividono in ulteriori e predeterminate categorie.
Il tributo è composto da una quota fissa applicata ai metri quadrati di superficie imponibile e da una quota variabile che nelle utenze domestiche è parametrata al numero dei componenti del nucleo familiare.
Le tariffe della quota fissa e variabile di tutte le categorie di utenze vengono calcolate attraverso una procedura stabilita dalla legge. Il Comune, per ogni categoria, può solo individuare, all’interno di un minimo e un massimo inderogabili, l’indice di produzione di quantità e qualità di rifiuti che a sua volta concorre a determinare l’ammontare della tariffa
Come fare
I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla Tari entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi a meno che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.
I contribuenti sono tenuti a comunicare all’Ufficio Tributi del Comune di Cortona ogni variazione rispetto alla situazione già denunciata (cessazioni, nuove utenze, richieste di agevolazioni...) secondo quanto previsto dal regolamento TARI.
Cosa serve
La modulistica per il pagamento della tassa viene recapitata al contribuente automaticamente ogni anno.
I contribuenti sono tenuti a comunicare all’Ufficio Tributi del Comune di Cortona ogni variazione rispetto alla situazione già denunciata (cessazioni, nuove utenze, richieste di agevolazioni...) secondo quanto previsto dal regolamento TARI.
Cosa si ottiene
La regolarità nel pagamento della tassa.
Tempi e scadenze
Il pagamento deve essere effettuato con i modelli F24 inviati dal Comune presso qualsiasi sportello bancario o postale (senza alcuna corresponsione di commissioni). In caso di smarrimento o deterioramento è possibile richiedere all’Ufficio Tributi – anche telefonicamente – una nuova stampa e invio dei modelli stessi.
La TARI relativa all’anno – secondo quanto previsto dal regolamento comunale e in tre rate di pari importo scadenti di regola:
- 31 agosto
- 31 ottobre
- 31 dicembre
In alternativa la TARI può essere pagata in una unica soluzione. In questo caso la scadenza è fissata per il 01 dicembre.
Costi
Le tariffe TARI anno 2023 sono state approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2023. I contribuenti sono tenuti a comunicare all’Ufficio Tributi del Comune di Cortona ogni variazione rispetto alla situazione già denunciata (cessazioni, nuove utenze, richieste di agevolazioni...) secondo quanto previsto dal regolamento TARI modificato dal Consiglio con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28.04.2023.
Accedi al servizio
Per ottenere informazioni e supporto sulla Tari è possibile contattare l'Ufficio Tributi.
Condizioni di servizio
Contatti
Unità Organizzativa Responsabile
Casi particolari
Riduzioni che è possibile richiedere:
- “Abitazioni uso stagionale” (abitazioni di soggetti non ivi residenti, non affittate né date in comodato e adibite ad uso stagionale) riduzione del 15% della quota fissa e della quota variabile;
- “Attività uso stagionale” (utenze non domestiche ove si svolge un’attività per un periodo inferiore a 183 giorni l’anno) – riduzione del 30% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale;
- “Zona non servita” (cassonetto di raccolta indifferenziata o postazione di prossimità più vicini all’immobile tassato posti ad oltre 1 km) riduzione del 60% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale;
- “Produzione di rifiuti speciali” (utenze ove si producono rifiuti classificati con codice CER “pericolosi”) – riduzione del 40% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale;
- “Abitazione rurale” (abitazione nella quale vi hanno la residenza gli agricoltori) – riduzione del 20% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale;
- “Commercio all’ingrosso” (utenze ove si esercita solo il commercio all’ingrosso) – riduzione del 70% solo della quota variabile della parte comunale.
- “Commercio all’ingrosso e al dettaglio” (utenze ove si esercita contemporaneamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio) - riduzione del 50% solo della quota variabile della parte comunale.
- “Nuove utenze non domestiche” fuori della cerchia muraria di Cortona (utenze non domestiche per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della CamCom) esenzione del pagamento della Tari per i primi 10 mq per un anno, secondo la previsione regolamentere);
- “Nuove utenze non domestiche” site nel centro storico di Cortona (utenze non domestiche per le quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della CamCom diverse dalle attività ricettive, di somministrazione e di negozi di oggettistiva varia e di chincaglieria non derivante da artigianato locale) esenzione Tari per i primi tre anni, secondo la previsione regolamentare;
- “Compostaggio utenze domestiche” (utenze dotate di composter per il compostaggio dei rifiuti organici) - riduzione del 20% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale.
- “Utilizzo pannolini lavabili utenze domestiche” (utenze domestiche con presenza di bambini di età inferiore a tre anni e che utilizzano pannolini lavabili) - riduzione di 40,00 euro per anno fino ai tre anni di età del bambino;
- “Conferimento rifiuti differenziati presso il CDR Biricocco di Camucia” (utenze domestiche che conferiscono i rifiuti differenziati presso il centro di raccolta in loc. Biricocco) - riduzione variabile da 10,00 euro fino ad un massimo di 80,00 euro a seconda del quantitativo e della qualità dei rifiuti conferiti.
- "Recupero rifiuti utenze non domestiche" (attività che dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti) – riduzione a consuntivo fino al 50% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale (nei limiti di spesa previsti annualmente).